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Tribunali Emilia-Romagna > Indennità di disoccupazione
Data: 30/11/1999
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 1561/99
Parti: INPS / Marchiol Giovanna
TRIBUNALE DI PARMA - INDENNITA' DI DISOCCUPPAZIONE E LAVORO SPORADICO E DISCONTINUO - COMPATIBILITA'


Nel lontano 1982 un'impresa industriale falliva; un'impiegata amministrativa chiedeva tempestivamente (ed otteneva) l'indennità di disoccupazione, della quale, però, l'INPS chiedeva la restituzione quando apprendeva che per quattro mesi la lavoratrice era stata "ausiliaria di giustizia per conto del Tribunale di Parma", collaborando con il Curatore fallimentare ai fini della ricostruzione della contabilità aziendale. Promossa l'azione giudiziaria vari anni dopo, l'INPS vede respinte le sue domande, perché l'attività di "ausiliaria di giustizia", avendo "caratteristiche di sporadicità … ed autonomia … e … temporalmente … limitata …, in nessun modo può essere parificata ad una vera e propria occupazione, ossia un'attività lavorativa … che abbia caratteristiche di continuità e professionalità". Secondo il Giudice di Parma dagli artt. 52 e 53 del reg.to 2270/24 si ricava, invece che la "adeguata occupazione" il cui reperimento da parte del disoccupato comporta la perdita dell'indennità, deve avere "caratteri di stabilità …, subordinazione e professionalità … che certo non compaiono nell'attività di ausiliario di giustizia" - come ad esempio il curatore fallimentare - che consiste, invece, in un incarico "aleatorio, sporadico, non comportante specifica professionalità, retribuito con tariffe predeterminate che fanno riferimento a parametri in buona parte estranei all'apporto individuale e dunque al tipo di mansioni svoltes




Tribunali Emilia-Romagna > Indennità di disoccupazione
Data: 21/01/2002
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 4/02
Parti: CACCIAMANI / I.N.P.S.
TRIBUNALE DI PARMA - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI - PART TIME VERTICALE CICLICO SU BASE ANNUA - PERIODI DI LAVORO SUPERIORI AI SEI MESI/ANNO SOLARE - AMMISSIBILITÀ DEL TRATTAMENTO - SUSSISTENZA


Un lavoratore addetto ad una mensa scolastica, con contratto part-time verticale su base annua (c.d part-time ciclico), chiamava in giudizio l'INPS per vedesi accogliere il proprio diritto a ricevere l'indennità di "disoccupazione a requisiti ridotti" per i periodi non lavorati coincidenti con la chiusura dell'istituto scolastico in occasione delle vacanze estive (circa 3 mesi). Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo che i lavoratori che svolgono attività con contratto di lavoro part-time verticale su base annua accettano consapevolmente il periodo di disoccupazione e, quindi, nel caso di specie è carente dell'elemento dell'involontarietà. A fondamento delle proprie ragioni, l'Istituto richiamava una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 28.3.00 n. 3746) secondo la quale il D.L. 108/91 "ha previsto la spettanza" dell'indennità di disoccupazione "nei limiti di cui all'art. 40 n. 9 del d.l. 1827/35 […] ossia ai soli lavoratori che siano occupati parzialmente fino a 6 mesi in un anno". Il Tribunale di Parma, confermando un proprio precedente (Trib. Parma 21 gennaio 2002) è giunto alla conclusione opposta, osservando che l'art. 7 co. 3 del D.L. 21.3.88 n. 86 (poi ripreso dall'art. 1 c. 2 del d.l. 29.3.91 n. 108, che ha eliminato il carattere temporaneo della prima norma), ha stabilito che "l'assicurazione contro la disoccupazione […] è estesa anche ai lavoratori di cui all'art. 40, 9° comma" del D.L. 1827/35. L'interpretazione letterale del testo di legge consente difatti di dilatare l'operatività dell'assicurazione de qua non solo "nei limiti" di cui allo stesso art. 40, co. 9, e quindi con riguardo "ai soli lavoratori" occupati per meno di 6 mesi nell'anno solare, ma anche ai lavoratori con periodi di occupazione superiore a 6 mesi (naturalmente nel concorso degli altri requisiti previsti dalla legge)